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Fiscal compact, la Consulta dichiara illegittima la norma impugnata anche dalla regione Veneto che delega al MEF l'individuazione dei criteri di indebitamento degli enti locali

Di Comunicati Stampa Giovedi 7 Dicembre 2017 alle 15:07 | 0 commenti

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La Corte Costituzionale, su ricorso della Regione Veneto, oltre che delle Regioni Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha dichiarato oggi 7 dicembre, con sentenza n. 252/2017, la illegittimità costituzionale, sotto due profili, dell'art. 2, comma 1 lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164, dal titolo "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali". La disposizione censurata modificava il comma 5 dell'art. 10 della L243/2012, che, in applicazione del "fiscal compact" aveva attuato la riforma della Costituzione del 2012 introducendo l'obbligo di conseguimento dell'equilibrio di bilancio da parte della pubblica amministrazione.

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, vengano disciplinati i criteri e le modalità per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali in genere (regioni, comuni, province, città metropolitane) che è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato.

Le Regioni avevano osservato che l'attribuzione di questo potere poteva significare una ingerenza del Governo nei confronti degli enti locali potendo la Presidenza del Consiglio dei ministri dettare delle norme discrezionali e di merito politico che avrebbero indebitamente condizionato le scelte politiche e il soddisfacimento dei bisogni amministrativi dei singoli enti. In effetti detto decreto è già stato adottato con il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, che, a sua volta demanda parte dei compiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Corte ha condiviso questa impostazione osservando in primo luogo che le modalità di attuazione dell'art. 10 si devono limitare a disciplinare solo le questioni tecnico contabili e non possono estendersi a agli aspetti discrezionali. Conseguentemente ha rinviato la valutazione di questo discrimine a riguardo delle norme adottate con il DPCM agli eventuali altri "rimedi consentiti dall'ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni davanti a questa Corte".

In secondo luogo ha ritenuto che la norma sia illegittima nella parte in cui ricomprende nella disciplina assegnata al Governo anche la facoltà di determinare le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato per il caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel dare attuazione alle disposizioni contabili previste a loro carico. Per questo aspetto il potere assegnato al Governo sarebbe infatti lesivo del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, che già prevede una modalità analoga prevista dalla legge n. 131/2003, ma supportata dalle necessarie garanzie di legge.

 

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